Onorevoli Colleghi! - È noto che il Parlamento con la legge 31 luglio 2006, n. 241, ha previsto la concessione di indulto «nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive» per i reati commessi prima del 2 maggio 2006, salvo che per una serie di eccezioni tipizzate.
      È noto altresì che la grande maggioranza dei processi e dei procedimenti penali in cui sono impegnati attualmente i tribunali, le corti d'appello, la Corte di cassazione e le procure riguardano fatti verificatisi prima del 2 maggio 2006, per i quali pertanto, se ne ricorrono le condizioni, in caso di sentenza di condanna, viene dichiarata l'estinzione della pena per effetto dell'indulto. Ciononostante tali procedimenti penali devono essere portati a termine determinando un forte dispendio di energie da parte dell'autorità giudiziaria, le cui risorse umane vengono assorbite in via pressoché esclusiva per reati la cui pena, per effetto dell'indulto, si estingue. Risulta illogico che tali procedimenti penali intralcino e ritardino i processi per reati per i quali non è concedibile l'indulto.
      Pertanto, con la presente proposta di legge si intende introdurre la possibilità di chiedere l'applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, anche al di fuori dai limiti temporali previsti dall'articolo 446 del medesimo codice, per gli imputati ai quali, per effetto di tale patteggiamento, si applicherebbe una pena estinguibile per l'indulto. Si tratta, quindi, di ampliare l'estensione di un rito alternativo con la finalità di concentrare il lavoro dell'autorità giudiziaria su procedimenti per i quali l'indulto non è concedibile. Tuttavia, al fine di garantire i diritti della parte civile, è previsto che l'estensione non operi ove vi sia opposizione della stessa.
      Il patteggiamento è consentito fuori dai termini previsti dal citato articolo 446 del codice di procedura penale, solo se la sentenza richiesta dalle parti applica una pena suscettibile di essere dichiarata interamente estinta per l'intervenuto indulto.

 

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